(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 2 luglio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed in particolare gli articoli 44, 46 e 49 concernenti la costituzione, la rinnovazione e la revoca delle concessioni di riserve di caccia private o consorziali; Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 riguardante il trasferimento delle attribuzioni in materia di caccia alle Regioni; Vista la legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29 sulle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 1 che prevede siano esercitate dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato le attribuzioni in materia di caccia trasferite alle Amministrazioni regionali; Vista la legge regionale 22 gennaio 1968, n. 8 concernente la costituzione delle riserve di caccia, il rinnovo delle relative concessioni e la revoca delle medesime; Vista la legge regionale 11 luglio 1969, n. 13 riguardante la costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale, comprendente l'elenco nominativo anche delle riserve di caccia private e consorziali; Visto l'articolo 36 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 che prevede, in caso di rinnovo delle concessioni private o consorziali, si debba provvedere ad una ricognizione dei terreni interni al perimetro della riserva al fine di accertare la sussistenza del consenso scritto al permanere del vincolo privatistico sui propri terreni da parte dei nuovi proprietari o possessori; Ravvisata la necessita' di determinare le modalita' alle quali i concessionari di riserve di caccia private o consorziali dovranno attenersi per l'ottenimento del rinnovo delle concessioni in scadenza; Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'11 aprile 1997 sul testo regolamentare predisposto dal Servizio della caccia e della pesca; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1204 del 24 aprile 1997; Decreta: E' approvato il Regolamento per il rinnovo delle concessioni delle riserve di caccia private o consorziali, di cui all'articolo 36 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 16 maggio 1997 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 11 giugno 1997 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 172 REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DELLE RISERVE DI CACCIA PRIVATE O CONSORZIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 1996, N. 24. Art. 1. Domanda 1. La domanda per il rinnovo della concessione di riserva privata o consorziale deve essere presentata, in carta legale, dal concessionario al Servizio della caccia e della pesca della Regione Friuli-Venezia Giulia entro sei mesi antecedenti la data di scadenza della concessione medesima.